Breve Vademecum - Normativa IRC

Ultimo aggiornamento: 30/4/2020

Indice delle Tematiche

  • Scelta dell'IRC, iscrizioni (vai)
  • Collocazione oraria (vai)
  • Accorpamenti (vai)
  • Attività alternative all'IRC (vai)
  • Libri di testo (vai)
  • Scrutini ed Esami (vai)
  • Valutazione, certificazione delle competenze ed Esami di Stato (Primo ciclo) (vai)
  • Valutazione e attribuzione del credito scolastico (vai)
  • Mobilità degli insegnanti di religione (vai)

Estratti legislativi per singola tematica

(Alcuni testi completi in calce)

 

 

SCELTA DELL'IRC, ISCRIZIONI

C.M. 22994 del 13/11/2019 - Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2018/2019

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione on line.
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica per studenti della scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all'atto dell'iscrizione da parte dei genitori nella compilazione del modello on line ovvero, per le iscrizioni che non siano presentate on line, attraverso la compilazione del modello nazionale di cui alla scheda B allegata alla presente nota.

La scelta ha valore per l'intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.

La scelta di attività alternative è operata, all'interno di ciascuna scuola, attraverso il modello nazionale di cui alla scheda C allegata alla presente nota. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, all'avvio dell'anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d'anno da parte degli organi collegiali, e trova concreta attuazione nelle seguenti opzioni:
• attività didattiche e formative;
• attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
• libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

NOTA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE Lombardia prot. n. 1785 del 22 febbraio 2013 - Iscrizioni degli alunni alle classi di ogni ordine e grado di scuola. Insegnamento della religione cattolica ed attività alternative

In riferimento alla C.M. n. 96/2012 che ha regolamentato le iscrizioni degli alunni alle istituzioni scolastiche per l'anno scolastico 2013/14, si rammentano le norme che nell'ambito della procedura regolamentano la facoltà di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica. In base alle stesse, tale facoltà è esercitata al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione on-line. Si precisa che la scelta ha valore per l'intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio. La scuola pertanto negli anni successivi non deve reiterare la richiesta agli alunni.

Nel momento dell'iscrizione, le scuole dovranno semplicemente acquisire la scelta delle famiglie di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione, senza presentazione di alcun modello relativo all'opzione di specifiche attività alternative.

Tale opzione è infatti prevista dalla normativa solo all'inizio dell'anno per gli allievi che non si avvalgono del predetto insegnamento. Si invitano le SS.LL. ad attenersi alle norme sopra richiamate per la comunicazione alle famiglie. Si ringrazia anticipatamente per l'attenzione e la fattiva collaborazione.

Desideriamo anche sottolineare che l’istituto dell’esonero dall’IRC non esiste più in Italia dal 1 settembre 1986. Dall’anno scolastico 1986/87 è l’alunno che chiede di poter frequentare questa disciplina effettuando la scelta di avvalersi o non. Tale scelta "[...]operata su richiesta dell’autorità scolastica all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce [...]" (Cfr. il punto 2.1 lettera b) del DPR 751/85).

 

 


 

 

COLLOCAZIONE ORARIA

Ancora in molte situazioni l'ora di IRC viene collocata sistematicamente alla prima e all'ultima ora dell'orario delle singole classi nelle scuole secondarie, alle prime ore del mattino e alle ultime del pomeriggio per le scuole primarie.


DPR 175 20.08.2012 - Intesa tra MIUR e CEI circa l’IRC nelle scuole pubbliche italiane


2. Modalità di organizzazione dell'insegnamento della religione cattolica.

2.1. Premesso che:

a) il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica assicurato dallo Stato non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell'orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni;

d) le modalità di organizzazione dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche sono determinate come segue:

2.2 Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, l'insegnamento della religione cattolica, è organizzato attribuendo ad esso, nel quadro dell'orario settimanale, le ore di lezione previste dagli ordinamenti didattici attualmente in vigore, salvo successive intese.
La collocazione oraria di tali lezioni è effettuata dal capo d'istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti, secondo il normale criterio di equilibrata distribuzione delle diverse discipline nella giornata e nella settimana, nell'ambito della scuola e per ciascuna classe.
2.3 Nelle scuole primarie, [...] secondo le indicazioni didattiche di cui al punto 1.
2.4 Nelle scuole dell'infanzia, [...] secondo le modalità di cui al punto 1.

 

 


 

 

 

ACCORPAMENTI

In riferimento alla opportunità di effettuare accorpamenti di alunni avvalentisi dell’IRC, si precisa che la C.M. n. 253 del 13.8.1987 così recita:

"[...] Precisasi altresì che esercizio diritto scelta avvalentesi aut non avvalentesi insegnamento religione cattolica non potest costituire criterio per formazione classi, et, pertanto, debet essere mantenuto unità classe cui appartiene alunno".


La norma quindi prevede espressamente che l'esercizio del diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica non può costituire criterio per la formazione delle classi e che pertanto va salvaguardata l'unità della classe anche durante lo svolgimento dell’IRC.


Rispondendo ad un quesito posto dal Provveditore di Pisa, il Ministero della Pubblica Istruzione, con nota numero 11197 del 13.12.1991, ha precisato:

"[...] Non sembra consentito all'accorpamento a classi parallele, anche nel caso in cui il numero di alunni per classe avvalentesi dell’insegnamento della religione cattolica sia inferiore a 15”.


Nella stessa direzione si è espresso il Provveditore agli Studi di Milano con la Circolare n. 212 prot. 13541 del 15.04.1999, successiva alle sue note prot. n. 50203/I, n. 50205/I e n. 50206/I del 18.12.1998 inviate in risposta ad alcune scuole.


Ribadiamo che il nostro ufficio non accetterà accorpamenti di classi, soprattutto dove non è stata rispettata la procedura per la scelta dell'IRC e le iscrizioni, in quanto abbiamo verificato una diretta dipendenza tra il calo degli avvalentisi e la consegna annuale dei moduli per l'IRC unitamente al rinnovo delle iscrizioni. Vi invitiamo quindi a contattarci in caso i numeri fossero veramente ridotti: insieme troveremo la soluzione più utile per la scuola.

 

 


 

 

 

ATTIVITA' ALTERNATIVE ALL'IRC

Riguardo alla organizzazione e ai contenuti delle attività alternative i riferimenti normativi restano le CC.MM. 128, 129, 130 e 131 del 3.05.1986, distintamente per le scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado, la C.M. 302 del 29.10.1986 e la C.M. 316 del 28.10.1987.


In particolare, i contenuti non devono risultare discriminanti per gli alunni che si avvalgono dell'IRC e, pertanto, non possono appartenere a programmi curricolari. Siamo a conoscenza di alcune difformità e faremo le debite verifiche.
Quanto alla individuazione dei docenti si ricorda che "tali docenti debbono essere scelti fra quelli della scuola che non insegnano nella classe o nelle classi degli alunni interessati alle attività in parola, atteso che cosi viene assicurato, per gli alunni avvalentesi e per quelli non avvalentesi, il rispetto del principio della "par condicio"" (C.M. 316 del 28.10.1987).

Con l’organico di potenziamento, molti dirigenti hanno inteso di poter impiegare questi docenti per lo svolgimento dell’attività alternativa. La NOTA MIUR prot. 487 del 10/04/2020 precisa nel capitolo Potenziamento dell’offerta formativa: Le attività di potenziamento introdotte dalla L. n. 107/2015, finalizzate al raggiungimento di obbiettivi formativi individuati come prioritari, sono da ritenersi comuni a tutti gli alunni e quindi, analogicamente a quanto avviene per quelle curriculari, devono restare estranee alle attività alternative all’insegnamento della Religione cattolica.

In merito al pagamento dei docenti da impiegare per le attività didattiche alternative e per l'assistenza allo studio assistito, alla nota dell'Ufficio Scolastico Regionale prot. 15451 del 27.09.2010 ha fatto seguito la nota del MEF - Ragioneria dello Stato prot. 26482 del 07.03.2011.

Per la valutazione vedi capitolo 6, O.M. 250 del 02.05.2018 art. 8 comma 15 e 17.

 

 


 

 

 

LIBRI DI TESTO

Alcuni insegnanti di religione ci segnalano che vengono invitati a non adottare il testo di religione. Le circolari sull’adozione dei libri di testo escludono la possibilità di indicare i libri di testo come “consigliati”: in molte scuole si è pensato allora di escludere il testo di Religione.

Il prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria viene normato da una Circolare che viene emessa ogni anno.
Nell'importo totale è stato calcolato anche il testo di religione cattolica, altrimenti avremmo letto che della dotazione libraria fanno parte tutti i testi tranne quello di religione.

L'obiettivo della norma non è quello di dare al Consiglio di classe e al Collegio dei Docenti un potere che non hanno, cioè quello di decidere in quali discipline acquistare il testo, ma quello, invece, di obbligare i docenti a scegliere testi il cui costo ricada in quello imposto dal Ministero.

Si ricorda che l’Intesa CEI-MIUR DPR 175 del 20.08.2012 punto 3.2 recita:

“I libri di testo per l’insegnamento della religione cattolica, per essere adottati nelle scuole, devono essere provvisti del nulla osta della Conferenza Episcopale italiana e dell’approvazione dell’ordinario competente, che devono essere menzionati nel testo stesso”.

Si ritiene pertanto non opportuno che l’insegnante di religione proponga in classe solo materiale prodotto in proprio.

 

 


 

 

 

SCRUTINI ED ESAMI

In calce trovate anche un estratto su “Scrutini ed esami” tratto dal libro “Vademecum dell’Insegnante di Religione” di N. Incampo, ed. La Scuola. Il prof. Incampo è direttore regionale degli Uffici IRC della Basilicata, collaboratore per le questioni giuridiche dei siti web www.culturacattolica.it e www.anapscuola.it

 

 


 

 

 

VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E ESAMI DI STATO PRIMO CICLO

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Articolo 2 - Valutazione nel primo ciclo

3. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è' resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

Articolo 8- (Sedi di esame e Commissioni)
2. Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica. Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente il coordinatore delle attività educative e didattiche.

 

Decreto MIUR Prot. n. 741 del 3 ottobre 2017

Articolo 4 - (Sedi di esame e Commissioni)

2. Presso ciascuna istituzione scolastica è costituita una commissione d'esame composta da tutti i docenti del Consiglio di classe in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.


Nota Ministeriale n. 1865 del 10 ottobre 2017 - Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

[...] Si rammenta inoltre, che la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti [...].

[...] La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di Religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

 

 


 

 

 

VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Sul Credito scolastico e sugli Esami di Stato fino a questo momento non è stata pubblicata nessuna nuova norma. Si riporta pertanto quanto in vigore.

 

Il DPR 122 del 22 giugno 2009 (Regolamento sulla Valutazione) rimane il punto di riferimento anche per l’IRC. Riportiamo di seguito le parti che riguardano l’IRC e le attività alternative:

Articolo 2 - Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione

4. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.
5. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

Articolo 4 - Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado

1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. … Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.
3. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.

Articolo 6 - Ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione

3. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, cui partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti di educazione fisica, [...], nonché gli insegnanti di religione cattolica limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest'ultimo insegnamento, attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e successive modificazioni.

 

Citiamo a questo proposito anche la risposta che l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha dato a don Michele Di Tolve, ex responsabile del Servizio IRC, in seguito ad uno specifico quesito sui criteri per l'attribuzione del credito scolastico:

NOTA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE Lombardia prot. 13954 del 28 dicembre 2011:


[...] I commi 13 e 14, dello stesso Art. 8 della O.M. n. 42/2011, infine, che di seguito si riportano, riservano specifica attenzione al ruolo dei docenti di religione cattolica e dei docenti incaricati delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica, nell'attribuzione del credito scolastico ai rispettivi alunni, sottolineando quali "INDICATORI/CRITERI" per l'attribuzione di tale credito, “l'interesse" con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento e "il profitto [...]".

 

L’O.M. 205 del 11.03.2019 ribadisce quanto già espresso nel passato, specificando di nuovo che il credito scolastico va attribuito nell’ambito della banda di oscillazione, anche per l’attività alternativa:

Articolo 8 - CREDITO SCOLASTICO

1. Ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 62 del 2017 (1), in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino a un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Premesso che la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede all' attribuzione del credito scolastico a ogni candidato interno, sulla base della tabella di cui all'Allegato A del d.lgs. 62 del 2017. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato nell' anno scolastico 2018/2019, lo stesso Allegato A reca la tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e nel quarto anno di corso e nel terzo anno di corso. In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti, sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione.

8. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione, nell'ambito della fascia, del credito scolastico agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe, concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della fascia di credito, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all' insegnamento della religione cattolica.

9. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale la scuola per le attività di ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa.

 

(1) D.lgs. 62 del 2017 - Art. 15 Attribuzione del credito scolastico

1. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti.

 

NOTA MIUR prot. n. 695 del 9.02.2012 - VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DELLE ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL'IRC

[...] il TAR del Lazio ha disposto, con sentenza n. 33433 del 15.11.2011, il parziale annullamento del DPR n. 122/2009, nella parte in cui prevede che "i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno". La mancata partecipazione dei docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica alle operazioni di scrutinio, realizza, ad avviso del TAR, disparità di trattamento rispetto ai docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica.
Ciò premesso, si fa presente che, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza in argomento, la disposizione annullata deve intendersi automaticamente non più applicabile.
Pertanto i docenti di attività alternativa partecipano a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini periodici e finali nonché all'attribuzione del credito scolastico per gli studenti di scuola secondaria di II grado, limitatamente agli alunni che seguono le attività medesime.

 

 

 


 

 

 

MOBILITA' DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE

Tutte le operazioni relative alla mobilità degli insegnanti di religione assunti con contratto a tempo indeterminato sono regolamentati dal CCNI per la mobilità del personale docente (art. 27).

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